Ordinanza — n. 20686/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRILLO NUNZIATO nato a SCAFATI il 17/01/1995 CIRILLO SALVATORE nato a SCAFATI il 06/01/1965 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 44724/22 CIRILLO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto in appello i ricorrenti non hanno dedotto il tardivo deposito delle conclusioni del P.G., bensì la mancata comunicazione delle medesime peraltro in termini del tutto generici; secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 182 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 44724/22 CIRILLO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto in appello i ricorrenti non hanno dedotto il tardivo deposito delle conclusioni del P.G., bensì la mancata comunicazione delle medesime peraltro in termini del tutto generici; secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRILLO NUNZIATO nato a SCAFATI il 17/01/1995 CIRILLO SALVATORE nato a SCAFATI il 06/01/1965 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 44724/22 CIRILLO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto in appello i ricorrenti non hanno dedotto il tardivo deposito delle conclusioni del P.G., bensì la mancata comunicazione delle medesime peraltro in termini del tutto generici; secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).
Rilevato che i ricorsi deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis