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Ordinanza — n. 20572/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to address residual evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's reduction of the sentence and the admissibility of arrest statements, but the court found the first ground to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level. The second ground was rejected because the appellant failed to explain why the remaining evidence would overcome the 'resistance of proof' after excluding the inadmissible data. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints without specific argumentation or fails to demonstrate why the remaining evidence overcomes the resistance of proof after excluding inadmissible data.

Parole chiave

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inadmissible appeal resistance of proof specific argumentation repetition of grounds residual evidence procedural dismissal court costs censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 c.p.
Art. 192 cod. proc. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORATO GRAZIANO nato a PALERMO il 26/04/1983 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43548/2022 Rilevato che l'imputato Graziano Dorato ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Termini Imerese, ha ridotto la pena a mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ad, 62 n. 6 c.p. per il reato di furto pluriaggravato;

Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di arresto circa il controllo effettuato presso l'altra abitazione dell'imputato — va reputato inammissibile perché, pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416;

Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv, 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro