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Ordinanza — n. 20571/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/02/1985 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43524/2022 Rilevato che l'imputato Giuseppe Barone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 20571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione restituzione del termine riesame della rendita AI spesa periodica

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/02/1985 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43524/2022 Rilevato che l'imputato Giuseppe Barone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto si limita ad una scarna critica, ma non contesta le rationes decidendi poste a base del mancato proscioglimento; Rilevato che la censura formulata nel secondo motivo di ricorso — con cui si invoca genericamente la prescrizione del reato — è manifestamente infondato in quanto, considerato il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, il termine prescrizionale andrà a cadere il 3.6.2027; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 ap