Ordinanza — n. 20569/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCONTRERA MASSIMO nato a PALERMO il 09/11/1987 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43459/2022 Rilevato che l'imputato Massimo Incontrera ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio — è del tutto aspecifico rispetto al compiuto ragionamento sul tema che si coglie a pag. 6 della sentenza impugnata giacché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della sentenza impugnata giacché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCONTRERA MASSIMO nato a PALERMO il 09/11/1987 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43459/2022 Rilevato che l'imputato Massimo Incontrera ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio — è del tutto aspecifico rispetto al compiuto ragionamento sul tema che si coglie a pag. 6 della sentenza impugnata giacché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile