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Ordinanza — n. 20567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAESANO LUISA nato,a PESCARA il 24/03/1966 N avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43361/2022 Rilevato che l'imputata Luisa Paesano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara ed ha rideterminato la pena - riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante- in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa per il reato di furto aggravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti di carattere esclusivamente teorico, senza alcun aggancio alla motivazione della decisione avversata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione responsabilità scemata attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAESANO LUISA nato,a PESCARA il 24/03/1966 N avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43361/2022 Rilevato che l'imputata Luisa Paesano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara ed ha rideterminato la pena - riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante- in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa per il reato di furto aggravato;

Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ed è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti di carattere esclusivamente teorico, senza alcun aggancio alla motivazione della decisione avversata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2