Ordinanza — n. 20566/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPAGNA UMBERTO nato a PESCARA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43356/2022 Rilevato che l'imputato Umberto Rapagna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella — anche meno specifica della motivazione della sentenza impugnata, cfr. pag. 2 — che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 — che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPAGNA UMBERTO nato a PESCARA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43356/2022 Rilevato che l'imputato Umberto Rapagna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella — anche meno specifica della motivazione della sentenza impugnata, cfr. pag. 2 — che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 a