Ordinanza — n. 20564/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE GIANCARLO nato a AVEZZANO il 31/01/1965 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43346/2022 Rilevato che l'imputato Giancarlo Gentile ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Avezzano di condanna per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 n.2, 217 comma 1 n. 4 e 224 del r.d. n. 267 del 1942; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e sufficientemente disattesi dalla corte di merito e nella prospettazione di una ricostruzione alternativa che presupporrebbe un'incursione nel merito vietata in questa sede;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso- che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è generico perché fondato su mere proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE GIANCARLO nato a AVEZZANO il 31/01/1965 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43346/2022 Rilevato che l'imputato Giancarlo Gentile ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Avezzano di condanna per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 n.2, 217 comma 1 n. 4 e 224 del r.d. n. 267 del 1942; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e sufficientemente disattesi dalla corte di merito e nella prospettazione di una ricostruzione alternativa che presupporrebbe un'incursione nel merito vietata in questa sede;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è generico perché fondato su mere proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in