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Ordinanza — n. 20563/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20563/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20563/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURCA ILIE OCTAVIAN nato il 20/06/1980 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43345/2022 Rilevato che l'imputato Ilie Octavian Giurca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale punibilità remissione della pena
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURCA ILIE OCTAVIAN nato il 20/06/1980 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43345/2022 Rilevato che l'imputato Ilie Octavian Giurca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ancorché molto sintetica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena - è manifestamente infondato e generico in quanto fondato su argomentazioni fumose e, comunque, prive del confronto con la circostanza tranciante che è stata applicata una pena corrispondente, quanto a quella detentiva, al minimo edittale e, circa la pecuniaria, di poco superiore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,