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Ordinanza — n. 20562/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20562/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA DAVIDE nato a ALBENGA il 14/08/1983 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43343/2022 Rilevato che l'imputato Davide Mattia ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo di condanna per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20562/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale concorso materiale di reati riesame dell'entità pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA DAVIDE nato a ALBENGA il 14/08/1983 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43343/2022 Rilevato che l'imputato Davide Mattia ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo di condanna per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen.- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato giacché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice sulla recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, inoltre, che il motivo di ricorso è inammissibile nella misura in cui non chiarisce le ragioni per le quali la decisione di non escludere la recidiva sia errata;

Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie la gravità del fatto e la personalità dell'autore), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci