Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal argument regarding aggravated violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law regarding an aggravating circumstance for violence against property. The court ruled that the appeal was both legally unfounded and procedurally barred because it relied on mere factual complaints rather than valid legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded or constitutes mere factual complaints, as the aggravating circumstance of violence requires actual damage necessitating restoration, not simple manipulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTLET GAVRIL nato il 22/11/1969 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43315/2022 Rilevato che l'imputato Gavril Cotlet ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha assolto Cotlet Gavril dal reato di cui all'art. 349 cod. pen. ed ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 in mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. - è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il distacco stesso del sedile dal veicolo costituisca una forma di violenza sulle cose, rendendo necessario un intervento atto a ripristinarne la funzione originaria. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, in motivazione;
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262547; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771). Rilevato inoltre che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in Roma