Ordinanza — n. 20558/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINCIGUERRA SALVATORE nato a BENEVENTO il 22/11/1982 ZOTTI ANTONIO nato a TELESE TERME il 03/11/1977 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; .. RG 43305/2022 Rilevato che gli imputati Salvatore Vinciguerra e Antonio Zotti ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di furto di beni esposti alla pubblica fede e destinati a pubblico servizio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla circostanza di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (quanto alla vigilanza attuata sul sito) nonché manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha chiarito, senza incorrere in vizi logici, che l'apertura del cancello rendeva il sito, appartenente al consorzio Alto Calore, aperto al pubblico, donde i beni che si ritrovavano all'interno erano esposti alla pubblica fede.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINCIGUERRA SALVATORE nato a BENEVENTO il 22/11/1982 ZOTTI ANTONIO nato a TELESE TERME il 03/11/1977 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; .. RG 43305/2022 Rilevato che gli imputati Salvatore Vinciguerra e Antonio Zotti ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di furto di beni esposti alla pubblica fede e destinati a pubblico servizio;
Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla circostanza di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (quanto alla vigilanza attuata sul sito) nonché manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha chiarito, senza incorrere in vizi logici, che l'apertura del cancello rendeva il sito, appartenente al consorzio Alto Calore, aperto al pubblico, donde i beni che si ritrovavano all'interno erano esposti alla pubblica fede.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte che ha sostenuto che l'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico, (Sez. 2, n. 12880 del 05/03/2015, Meduri, Rv. 262779; in termini, Sez. 5, Sentenza n. 15009 del 22/02/2012, Maltese, Rv. 252486). Rilevato che il medesimo motivo di ricorso è inammissibile quando accenna al tema dello stato di abbandono dei beni trafugati, oltre che perché versato in fatto, anche perché non si comprende quale sia l'incidenza dell'argomento addotto ai fini di quello che pare essere il punto della decisione avversato, vale a dire quello della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunzia violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in peius - vede il ricorrente privo del necessario e concreto interesse a dedurre l'anomalia, dal momento che la Corte di appello, pur avendo ritenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
7) cod. pen. anche sotto il profilo dell'avere agito su cosa destinata a pubblico servizio (come oggetto di contestazione, ma non di espressa considerazione da parte del Giudice di primo grado), non ha tuttavia aumentato la pena; Considerato che il motivo di ricorso, quando accenna al diniego della richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico circa le ragioni per le quali l'offesa doveva ritenersi particolarmente tenue; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro