Ordinanza — n. 20557/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALMA PIERINO nato a CANOSA SANNITA il 18/07/1961 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43298/2022 Rilevato che l'imputato Pierino De Palma ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L' Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato ; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è indeducibile perché basato su motivi in fatto, a fronte della motivazione della Corte di merito, fondata sull'idoneità oggettiva del meccanismo attuato per ridurre i consumi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e fondata su presupposti errati, laddove è lo stesso ricorrente che individua un sottratto del valore di euro 4.784,47, a nulla rilevando ce la persona offesa sia una grande società; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALMA PIERINO nato a CANOSA SANNITA il 18/07/1961 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43298/2022 Rilevato che l'imputato Pierino De Palma ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L' Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato ; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è indeducibile perché basato su motivi in fatto, a fronte della motivazione della Corte di merito, fondata sull'idoneità oggettiva del meccanismo attuato per ridurre i consumi;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e fondata su presupposti errati, laddove è lo stesso ricorrente che individua un sottratto del valore di euro 4.784,47, a nulla rilevando ce la persona offesa sia una grande società; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2