Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20556/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20556/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDEI ALEXANDER IONUT nato il 20/08/1994 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43291/2022 Rilevato che l'imputato Alexander Ionut Ardei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, ha qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 110, 624 bis e 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione e euro 500 di multa;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20556/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha reso un'adeguata motivazione circa le ragioni del diniego dell'attenuante, peraltro del tutto autoevidenti laddove il sottratto consiste in un televisore marca Samsung; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione contro il furto imputazione di furto danno patrimoniale danneggiamento azione di risarcimento danni da sequestro danno patrimoniale procurato con astuzia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDEI ALEXANDER IONUT nato il 20/08/1994 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43291/2022 Rilevato che l'imputato Alexander Ionut Ardei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, ha qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 110, 624 bis e 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione e euro 500 di multa;

Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha reso un'adeguata motivazione circa le ragioni del diniego dell'attenuante, peraltro del tutto autoevidenti laddove il sottratto consiste in un televisore marca Samsung; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 ap