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Ordinanza — n. 20554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA LAURA nato \a LAMEZIA TERME il 31/03/1988 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43252/2022 Rilevato che l'imputata Laura Passalacqua ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata declaratoria di prevalenza sulle contestate aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (nel caso di specie, i precedenti penali e la sottoposizione ad una misura di prevenzione);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo di ricorso — con cui la ricorrente contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen.- é generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali assenza di caso di rigore ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Rilevato che il motivo di ricorso — con cui la ricorrente contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen.- é generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA LAURA nato \a LAMEZIA TERME il 31/03/1988 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43252/2022 Rilevato che l'imputata Laura Passalacqua ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata declaratoria di prevalenza sulle contestate aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (nel caso di specie, i precedenti penali e la sottoposizione ad una misura di prevenzione);

Rilevato che il motivo di ricorso — con cui la ricorrente contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen.- é generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il C