Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's factual findings and sentencing but failed to provide specific arguments against the reasoning provided by the appellate court. The court ruled that the appeal was barred by legal preclusion regarding the assessment of evidence and lacked the necessary analytical depth required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely restate arguments already examined by the lower courts without providing new specific grounds or violating the principle of preclusion regarding the evaluation of evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA NICOLAE MARIAN nato il 25/08/1981 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43240/2022 Rilevato che l'imputato Marian Nicolae Stoica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L' Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Avezzano e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa per più episodi di cui agli artt. 56, 624 bis comma 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato che il medesimo motivo di ricorso, quando contesta la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 614 cod. pen., è aspecifico rispetto alla motivazione resa, sul punto, dalla Corte territoriale, che non può essere tacciata di una scorretta impostazione in diritto ovvero di manifesta illogicità, avendo evinto dalle modalità della condotta la dimostrazione dell'intento predatorio dei soggetti agenti; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'eccessività della pena in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 e 114 cod. pen. nonché la mancata esclusione della recidiva e della altre aggravanti - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolve in un coacervo disorganico di considerazioni, che non affrontano precipuamente e analiticamente i singoli aspetti verso cui muovono censure denso di considerazioni, aspetti fatti oggetto di corrette e razionali argomentazioni della Corte di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto fonda sulla pretesa riqualificazione del reato o sull'insussistenza di un tentativo punibile, aspetti adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso