Ordinanza — n. 20552/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO il 12/01/1993 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43236/2022 Rilevato che l'imputato Francesco Martini ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.2, 61 n.11 quater, 385 e 61 n.2 cod. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n.2, 61 n.11 quater, 385 e 61 n.2 cod. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO il 12/01/1993 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43236/2022 Rilevato che l'imputato Francesco Martini ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.2, 61 n.11 quater, 385 e 61 n.2 cod. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigli