Ordinanza — n. 20550/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERI CRISTIAN nato a AVEZZANO il 21/03/1993 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43213/2022 Rilevato che l'imputato Cristian Desideri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva condannato il predetto per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. ; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per apparenza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità -è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20550/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova - è generico in quanto non indica con precisione quale sarebbe l'oggetto del preteso travisamento.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERI CRISTIAN nato a AVEZZANO il 21/03/1993 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43213/2022 Rilevato che l'imputato Cristian Desideri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva condannato il predetto per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. ; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per apparenza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità -è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova - è generico in quanto non indica con precisione quale sarebbe l'oggetto del preteso travisamento.
Tale vizio, infatti, si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).; Rilevato che, per il resto, il secondo motivo di ricorso è portatore di una diversa ipotesi ricostruttiva in fatto, che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. / Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore