Ordinanza — n. 20548/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 07/09/1962 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NN, RG 43192/2022 Rilevato che l'imputato Salvatore Borrelli_ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna, per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 20548/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 07/09/1962 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NN, RG 43192/2022 Rilevato che l'imputato Salvatore Borrelli_ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna, per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato inoltre che lo stesso motivo è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che ha correttamente escluso che la mera presenza di un impianto di videosorveglianza, senza che questo assicurasse il continuo ed effettivo controllo della zona, potesse indurre a reputare non conseguito l'impossessamento dei beni, dal momento che il presidio non aveva impedito il conseguimento di un'autonoma signoria sul maltolto, ma aveva solo consentito l'identificazione successiva del prevenuto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso