Cassation court dismisses appeal for genericity regarding inadmissibility of appeal due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Francesco and Davide Ioio inadmissible for failing to address the core issue of the lower court's decision. The defendants argued against the dismissal of their appeal on procedural grounds, but the court found their submissions to be theoretically generic without engaging with the specific reasoning used to reject the appeal. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and address the decisive points of the lower court's ruling; generic or theoretical arguments without engaging the crucial decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/06/1978 1010 DAVIDE nato a NAPOLI il 07/07/1988 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43150/2022 Rilevato che Ioio Francesco e Ioio Davide ricorrono avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza emessa in data 10 maggio 2022 dal Tribunale di Chieti che li aveva condannati per i reati di furto aggravato, uso indebito di carte di credito e danneggiamento aggravato, con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.;
Rilevato che gli imputati propongono un unico ricorso per cassazione per mezzo dell'Avv. Michele Basile; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate con l'atto d'appello, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a scarne proposizioni di carattere meramente teorico, senza affrontare il punto cruciale della decisione avversata, vale a dire il giudizio di inammissibilità dell'appello per aspecificità formulato dalla Corte di merito; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così