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Ordinanza — n. 20545/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20545/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE MAKANE nato a THIES( SENEGAL) il 18/07/1977 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43137/2022 Rilevato che Cisse Makane ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, in funzione di giudice d'appello, ha confermato - anche agli effetti civili - la sentenza di primo grado che l'aveva condannato per il reato di lesioni personali; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 34 D.Igs. 34/2000, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate e prive del benché minimo confronto con le argomentazioni che, al tema in discorso, ha dedicato il decidente (pag. 2 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20545/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34 D.Igs. 34/2000, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate e prive del benché minimo confronto con le argomentazioni che, al tema in discorso, ha dedicato il decidente (pag. 2 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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deduzione per spese motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali validità della tassazione fiscale motivi di cassazione rettifica delle detrazioni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE MAKANE nato a THIES( SENEGAL) il 18/07/1977 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43137/2022 Rilevato che Cisse Makane ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, in funzione di giudice d'appello, ha confermato - anche agli effetti civili - la sentenza di primo grado che l'aveva condannato per il reato di lesioni personali; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 34 D.Igs. 34/2000, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate e prive del benché minimo confronto con le argomentazioni che, al tema in discorso, ha dedicato il decidente (pag. 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2