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Ordinanza — n. 20543/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20543/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINETTI ANTONIO LORENZO nato a PESCOPAGANO il 12/02/1939 avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43096/2022 Letta la memoria dell'Avv. Sergio Lapenna, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; Letta la memoria dell'Avv. Michele Lioi, per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; Rilevato che Rubinetti Antonio Lorenzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice d'appello, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'odierno ricorrente, ai soli fini civilistici, al risarcimento dei danni a favore della parte civile appellante;

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen; Ordinanza — n. 20543/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di cui all'art. 595 cod. pen., è parimenti inammissibile in quanto affetto da conclamata genericità, giacché le deduzioni cui esso è affidato sono aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Ritenuto, inoltre che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile responsabilità di diritto privato restituzione e risarcimento azione civile risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di cui all'art. 595 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINETTI ANTONIO LORENZO nato a PESCOPAGANO il 12/02/1939 avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43096/2022 Letta la memoria dell'Avv. Sergio Lapenna, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; Letta la memoria dell'Avv. Michele Lioi, per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; Rilevato che Rubinetti Antonio Lorenzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice d'appello, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'odierno ricorrente, ai soli fini civilistici, al risarcimento dei danni a favore della parte civile appellante;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso — con cui si denunzia violazione della legge penale in punto di ammissibilità dell'atto di appello — è manifestamente infondato, dal momento che il ribaltamento, sia pure ai soli effetti civili, auspicato dalla parte civile appellante doveva comunque passare attraverso la smentita della decisione del Giudice di prime cure — che aveva escluso la concreta lesione dell'interesse tutelato dalla norma -- e l'appello non avrebbe potuto soffermarsi sui soli risvolti civilistici, dato che il danno da reato era stato escluso non già per assenza di riverberi risarcitori della condotta penalmente rilevante, ma per la mancanza di rilevanza penale della condotta;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di cui all'art. 595 cod. pen., è parimenti inammissibile in quanto affetto da conclamata genericità, giacché le deduzioni cui esso è affidato sono aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Ritenuto, inoltre che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 — dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39 -bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; l'esito del ricorso impone altresì la condanna dell'imputato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 apr