Ordinanza — n. 20542/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTULI DARIO nato a CATANIA il 27/05/1988 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43075/2022 Rilevato che Cutuli Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale della propria identità personale; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, è inammissibile in quanto riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi argomentativi e corretta in diritto, laddove ha sostanzialmente fatto leva sulla natura istantanea del reato, che inibisce la valorizzazione in bonam partem, ai fini del giudizio di tipicità della condotta, di qualsiasi dichiarazione successiva a quella menzognera.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20542/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTULI DARIO nato a CATANIA il 27/05/1988 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43075/2022 Rilevato che Cutuli Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale della propria identità personale; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, è inammissibile in quanto riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi argomentativi e corretta in diritto, laddove ha sostanzialmente fatto leva sulla natura istantanea del reato, che inibisce la valorizzazione in bonam partem, ai fini del giudizio di tipicità della condotta, di qualsiasi dichiarazione successiva a quella menzognera.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTULI DARIO nato a CATANIA il 27/05/1988 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43075/2022 Rilevato che Cutuli Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale della propria identità personale; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, è inammissibile in quanto riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi argomentativi e corretta in diritto, laddove ha sostanzialmente fatto leva sulla natura istantanea del reato, che inibisce la valorizzazione in bonam partem, ai fini del giudizio di tipicità della condotta, di qualsiasi dichiarazione successiva a quella menzognera.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i