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Ordinanza — n. 20541/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO RAFFAELE nato a CASTEL VOLTURNO il 27/10/1950 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; S RG 43017/2022 Rilevato che Grieco Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (pag. 5 della sentenza impugnata).

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Ordinanza — n. 20541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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recupero dei costi attenuazione della pena condono delle spese procedurali procedimento antisovvenzioni spese di difesa obbligo di ridurre il danno
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO RAFFAELE nato a CASTEL VOLTURNO il 27/10/1950 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; S RG 43017/2022 Rilevato che Grieco Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (pag. 5 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigl