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Ordinanza — n. 20540/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20540/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO FERDINANDO nato a SARNO il 08/06/1964 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42977/2022 Rilevato che Corrado Ferdinando ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riformato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nel senso che ha riconosciuto la continuazione esterna con reato già definitivamente giudicato e, conseguentemente, ha rimodulato la pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20540/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato quanto alle condotte risalenti all'anno 2010 — è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, questa Corte ha ribadito che "Il termine di prescrizione del reato di bancarotta pre fallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria". (Cass.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto termine di pagamento momento del reato bancarotta fraudolenta termini di prescrizione termine suppletorio di grazia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO FERDINANDO nato a SARNO il 08/06/1964 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42977/2022 Rilevato che Corrado Ferdinando ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riformato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nel senso che ha riconosciuto la continuazione esterna con reato già definitivamente giudicato e, conseguentemente, ha rimodulato la pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato quanto alle condotte risalenti all'anno 2010 — è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, questa Corte ha ribadito che "Il termine di prescrizione del reato di bancarotta pre fallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria". (Cass.

Sez. V., sent. n. 45288/2017, Rv 271114). Nella specie, dunque, al netto di eventuali sospensioni, la prescrizione — il cui termine è di dodici anni e sei mesi e va fatto decorrere dal 18 febbraio 2013 — maturerà non prima del 18 settembre 2025. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che concerne il trattamento sanzionatorio — è generico in quanto, pur dolendosi della quantificazione della pena determinata in continuazione con il reato più grave separatamente giudicato, non ha indicato le ragioni specifiche per cui l'aumento di un anno di reclusione sarebbe non congruo rispetto alla posizione del prevenuto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom