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Ordinanza — n. 20536/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20536/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALSICCIA FRANCESCO nato a PALERMO il 03/02/1955 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42518/2022 Rilevato che Salsiccia Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto le doglianze prospettate non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non specificano i profili specifici cui attengono le censure;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20536/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALSICCIA FRANCESCO nato a PALERMO il 03/02/1955 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42518/2022 Rilevato che Salsiccia Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto le doglianze prospettate non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non specificano i profili specifici cui attengono le censure;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALSICCIA FRANCESCO nato a PALERMO il 03/02/1955 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42518/2022 Rilevato che Salsiccia Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto le doglianze prospettate non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non specificano i profili specifici cui attengono le censure;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023