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Ordinanza — n. 20533/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20533/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS ALESSANDRO nato a ORISTANO il 03/12/1975 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR,RELLI; RG 42435/2022 Rilevato che Floris Alessandro ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato in abitazione e per la contravvenzione di porto ingiustificato di armi; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso --- che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto la fattispecie tentata del delitto contestato, nonché contraddittorietà della motivazione per non aver tenuto in considerazione le dichiarazioni di Pili Domenico Ignazio — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto, a prescindere dalla discutibilità della tesi circa la rilevanza a discarico di un monitoraggio "mediato" da parte delle forze dell'ordine, il ricorrente non contrasta adeguatamente un dato cruciale della motivazione della sentenza impugnata, vale a dire che l'imputato era fuoriuscito dall'abitazione della persona offesa e si era allontanato con la refurtiva, così impossessandosene e rendendo necessario un inseguimento da parte del privato, i cui esiti erano del tutto incerti e che testimoniava la mancanza di controllo di chicchessia sul rapporto imputato/beni sottratti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20533/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS ALESSANDRO nato a ORISTANO il 03/12/1975 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR,RELLI; RG 42435/2022 Rilevato che Floris Alessandro ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato in abitazione e per la contravvenzione di porto ingiustificato di armi; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso --- che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto la fattispecie tentata del delitto contestato, nonché contraddittorietà della motivazione per non aver tenuto in considerazione le dichiarazioni di Pili Domenico Ignazio — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto, a prescindere dalla discutibilità della tesi circa la rilevanza a discarico di un monitoraggio "mediato" da parte delle forze dell'ordine, il ricorrente non contrasta adeguatamente un dato cruciale della motivazione della sentenza impugnata, vale a dire che l'imputato era fuoriuscito dall'abitazione della persona offesa e si era allontanato con la refurtiva, così impossessandosene e rendendo necessario un inseguimento da parte del privato, i cui esiti erano del tutto incerti e che testimoniava la mancanza di controllo di chicchessia sul rapporto imputato/beni sottratti;

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto favoreggiamento aiuto all'evasione di detenuti furto di lieve entità furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS ALESSANDRO nato a ORISTANO il 03/12/1975 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR,RELLI; RG 42435/2022 Rilevato che Floris Alessandro ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato in abitazione e per la contravvenzione di porto ingiustificato di armi; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso --- che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto la fattispecie tentata del delitto contestato, nonché contraddittorietà della motivazione per non aver tenuto in considerazione le dichiarazioni di Pili Domenico Ignazio — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto, a prescindere dalla discutibilità della tesi circa la rilevanza a discarico di un monitoraggio "mediato" da parte delle forze dell'ordine, il ricorrente non contrasta adeguatamente un dato cruciale della motivazione della sentenza impugnata, vale a dire che l'imputato era fuoriuscito dall'abitazione della persona offesa e si era allontanato con la refurtiva, così impossessandosene e rendendo necessario un inseguimento da parte del privato, i cui esiti erano del tutto incerti e che testimoniava la mancanza di controllo di chicchessia sul rapporto imputato/beni sottratti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il