Ordinanza — n. 20529/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU FLORIN OVIDIU nato il 09/04/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42187/2022 Rilevato che Iancu Florin Ovidiu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di concorso in furto aggravato, con recidiva reiterata e specifica; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod.pen; Ordinanza — n. 20529/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU FLORIN OVIDIU nato il 09/04/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42187/2022 Rilevato che Iancu Florin Ovidiu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di concorso in furto aggravato, con recidiva reiterata e specifica; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma