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Ordinanza — n. 20525/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20525/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGNONIO TULLIO nato a MONTEROTONDO il 19/06/1964 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39849/2022 Rilevato che Bignonio Tullio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena principale e quelle accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall. inflitte al predetto per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, con recidiva infraquinquennale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20525/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). In Sez. 5 Aucello, a sostegno di questa tesi, si è osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall, sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato.

Parole chiave

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cattiva gestione ufficiale dei fallimenti bancarotta fraudolenta responsabilità degli amministratori compenso del curatore fallimentare insufficienza della massa attiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGNONIO TULLIO nato a MONTEROTONDO il 19/06/1964 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39849/2022 Rilevato che Bignonio Tullio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena principale e quelle accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall. inflitte al predetto per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, con recidiva infraquinquennale;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione sul ruolo dell'imputato nella società fallita e sull'elemento soggettivo del reato contestato — è manifestamente infondato in quanto lamenta manifesta illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che ha correttamente evidenziato come l'assunto secondo cui l'imputato fosse un mero amministratore di diritto era stato affidato solo ad una scarna proposizione critica dell'appellante (si v. pag. 4 della sentenza impugnata ed il primo motivo di appello);

Considerato che la Corte di appello — a fronte di un passivo accertato di 444.658 euro e dell'assenza di attivo — ha applicato il principio ripetutamente affermato dal questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740;

Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). In Sez. 5 Aucello, a sostegno di questa tesi, si è osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall, sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è generico dal momento che non precisa quali sarebbero gli elementi che la Corte di merito avrebbe dovuto positivamente valutare per la concessione del beneficio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensor