Italian Supreme Court dismisses appeal against theft and credit card misuse conviction for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gerbino Francesco inadmissible regarding charges of theft and improper credit card use. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and procedural flaws, but the court rejected these claims as they sought a substantive reassessment of facts outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the configurability of criminal offenses are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the trial courts without specific criticism of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERBINO FRANCESCO nato a GELA il 04/09/1958 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39775/2022 Lette le conclusioni dell'Avv. Giuseppe Cascino„ per il ricorrenl:e, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che Gerbino Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, anche agli effetti civili, la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di furto in abitazione in continuazione e utilizzo indebito di carte di credito;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di furto di cui al capo a), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si v. pagg. 2-3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di indebito utilizzo di carte di credito, deve ritenersi inammissibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Cons