Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding sentence calculation as discretionary judicial power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the calculation of the imposed sentence lacks legal standing in the final instance. Although the appellant argued the sentence was insufficiently motivated, the court noted that determining the specific penalty within the statutory range is a discretionary power of the trial judge. Consequently, the court ruled that such sentencing decisions are unreviewable unless they fall outside the statutory limits, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: The determination of the specific penalty within the statutory minimum and maximum range constitutes a discretionary power of the trial judge and is unreviewable in the final instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARETRA FABIO nato a ROMA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso Faretra Fabio, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce il vizio di carenza di motivazione con riferimento al calcolo della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (Cfr. p. 3 della sent. di appello:"Si ritiene più equo rispetto alla concreta gravità del fatto, muovere da una p.b. inferiore a quella computata in primo grado; alla luce dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. - appare più proporzionata la pena di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa, generiche a mesi 8 e 1200, ridotta di 1/3 per il rito.").
Va in proposito considerato che la pena inflitta, per la quale è evidenziata la equità del trattamento, è al di sotto del minimo edittale e al riguardo trova applicazione il principio secondo cui la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili - come nel caso di specie -, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01). tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il cosigliere estensore Il Pres