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Ordinanza — n. 20520/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20520/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRONI FABIO nato a MARINO il 26/08/1969 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Porroni Fabio, condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 5 del d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., nonché l'omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr, p. 3, sent. di appello: con riguardo alle attenuanti generiche: "Ritiene il collegio che la negativa personalità del Porroni non consenta in alcun modo di concedere al medesimo le invocate attenuanti generiche, il fatto che egli, dopo soltanto due mesi dal sequestro e dalla conseguente denuncia, sia stato arrestato per altro reato analogo dimostra plasticamente la sua propensione al reato e la immeritevolezza delle generiche", con riguardo alla circostanza ex art. 62 n. 4 cod. pen.: "il Porroni deteneva sia eroina che cocaina, a dimostrazione della variegata tipologia di clientela e del fatto che il suo traffico fosse, seppure rudimentale, non occasionale e, dunque, redditizio"); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 20520/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73 c. 5 del d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., nonché l'omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr, p. 3, sent. di appello: con riguardo alle attenuanti generiche: "Ritiene il collegio che la negativa personalità del Porroni non consenta in alcun modo di concedere al medesimo le invocate attenuanti generiche, il fatto che egli, dopo soltanto due mesi dal sequestro e dalla conseguente denuncia, sia stato arrestato per altro reato analogo dimostra plasticamente la sua propensione al reato e la immeritevolezza delle generiche", con riguardo alla circostanza ex art. 62 n. 4 cod. pen.: "il Porroni deteneva sia eroina che cocaina, a dimostrazione della variegata tipologia di clientela e del fatto che il suo traffico fosse, seppure rudimentale, non occasionale e, dunque, redditizio"); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti pene e misure pena accessoria attenuazione della pena spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRONI FABIO nato a MARINO il 26/08/1969 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Porroni Fabio, condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 5 del d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., nonché l'omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr, p. 3, sent. di appello: con riguardo alle attenuanti generiche: "Ritiene il collegio che la negativa personalità del Porroni non consenta in alcun modo di concedere al medesimo le invocate attenuanti generiche, il fatto che egli, dopo soltanto due mesi dal sequestro e dalla conseguente denuncia, sia stato arrestato per altro reato analogo dimostra plasticamente la sua propensione al reato e la immeritevolezza delle generiche", con riguardo alla circostanza ex art. 62 n. 4 cod. pen.: "il Porroni deteneva sia eroina che cocaina, a dimostrazione della variegata tipologia di clientela e del fatto che il suo traffico fosse, seppure rudimentale, non occasionale e, dunque, redditizio"); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presi