Ordinanza — n. 20518/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPIETRI GIANNI nato a ROMA il 27/12/1964 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Serpietri Gianni, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva specifica e reiterata, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto, anche valorizzando i contenuti del casellario giudiziale, da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (Cfr. p. 4 della sent. di appello la quale chiarisce che non merita accoglimento la doglianza difensiva relativa alla contestata recidiva "apparendo i fatti di causa, per la loro gravità, espressione di maggiore pericolosità del reo, che evidentemente, dopo aver riportato numerosi precedenti per meno gravi reati contro il patrimonio, scelse di dedicarsi alla ben più redditizia attività di spaccio di sostanze stupefacenti annoverabili tra le c.d. droghe pesanti, condotte destanti ben più grave allarme sociale"); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20518/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva specifica e reiterata, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto, anche valorizzando i contenuti del casellario giudiziale, da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (Cfr. p. 4 della sent. di appello la quale chiarisce che non merita accoglimento la doglianza difensiva relativa alla contestata recidiva "apparendo i fatti di causa, per la loro gravità, espressione di maggiore pericolosità del reo, che evidentemente, dopo aver riportato numerosi precedenti per meno gravi reati contro il patrimonio, scelse di dedicarsi alla ben più redditizia attività di spaccio di sostanze stupefacenti annoverabili tra le c.d. droghe pesanti, condotte destanti ben più grave allarme sociale"); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPIETRI GIANNI nato a ROMA il 27/12/1964 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Serpietri Gianni, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva specifica e reiterata, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto, anche valorizzando i contenuti del casellario giudiziale, da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (Cfr. p. 4 della sent. di appello la quale chiarisce che non merita accoglimento la doglianza difensiva relativa alla contestata recidiva "apparendo i fatti di causa, per la loro gravità, espressione di maggiore pericolosità del reo, che evidentemente, dopo aver riportato numerosi precedenti per meno gravi reati contro il patrimonio, scelse di dedicarsi alla ben più redditizia attività di spaccio di sostanze stupefacenti annoverabili tra le c.d. droghe pesanti, condotte destanti ben più grave allarme sociale"); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il {c yisigliere estensore Il Presidente