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Ordinanza — n. 20516/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20516/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20516/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAQUE MD KAWSAR (CUI 05MSBU9) nato a ROMA il 24/07/2002 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 36000_22 Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Haque Md Kawsar (CUI 05MSBU9), condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce l'erronea valutazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto; rilevato che il motivo relativo all'art.131 bis cod. pen.

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Ordinanza — n. 20516/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 36000_22 Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Haque Md Kawsar (CUI 05MSBU9), condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce l'erronea valutazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto; rilevato che il motivo relativo all'art.131 bis cod. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena peggioramento del danno alla salute motivi di cassazione punibilità abbandono per lesioni personali aggravamento della servitù
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAQUE MD KAWSAR (CUI 05MSBU9) nato a ROMA il 24/07/2002 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 36000_22 Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Haque Md Kawsar (CUI 05MSBU9), condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce l'erronea valutazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto; rilevato che il motivo relativo all'art.131 bis cod. pen.

è nuovo perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza e deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. p. 3 e 4, sentenza di appello laddove, da un lato, si sottolinea l'allarmante personalità dell'imputato che, pur giovanissimo, ha riportato condanne per gravi reati commessi anche con l'uso di violenza, denotanti una notevole capacità criminale e, dall'altro, si esplica chiaramente l'iter logico giuridico seguito dal giudicante che evidenzia l'insensibilità all'effetto deterrente delle pene inflitte e dei provvedimenti cautelari a suo carico, atteso che il reato per cui si procede è stato commesso in costanza dell'obbligo di presentazione alla PG); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de