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Ordinanza — n. 20513/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the defendant's sentencing request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20513/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant, convicted of drug trafficking with recidivism, challenged the sentencing judgment but failed to provide specific reasons for his claim of legal error. The court ruled that under the relevant procedural code, appeals against sentencing requests must strictly address the defendant's expressed will, the link between the request and the sentence, or legal qualification errors, none of which were substantiated here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, the link between request and sentence, or legal qualification, and generic allegations without detailed reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing request inadmissibility of appeal lack of specific grounds defendant's expressed will legal qualification error imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 192, cod. proc. pen.
Art. 548, cod. proc. pen.
Art. 591, cod. proc. pen.
Art. 73, D.P.R. 309/90
Art. 444, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO PAOLO nato a MESSINA il 22/03/1990 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAciato-av-~-a4e-19~, udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Grasso Paolo, condannato per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 con recidiva infraquinquennale, deduce l'inosservanza delle norme penali e processuali con riguardo agli artt. 125, 192 c. 1 e 2, 548 comma 1 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 591 c.1 cod. proc. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90 e 444 cod. proc. pen.;

Rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha genericamente dedotto l'erronea a qualificazione del fatto senza illustrarne in alcun modo le ragioni ; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con igliere estensore Il Presidente