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Ordinanza — n. 20509/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Granata's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court denied them citing his criminal history, lack of remorse, and unconvincing defense narrative. The Court upheld this decision, ruling that the lower court's reasoning was legally sound and consistent with established jurisprudence on prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; The denial of generic mitigating circumstances is not a violation of law when based on the defendant's criminal record and lack of genuine repentance, as the obligation to motivate applies only to granting such circumstances, not to refusing them.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record inadmissible appeal lack of remorse Italian criminal procedure circostanze attenuanti motivi di cassazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, sentenza n. 38383 del 10/07/2009
Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017
245241 - 01), peraltro essendo giustificato il diniego quando fondato sulla presenza di precedenti penali (Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA LUIGI nato a VILLARICCA il 02/12/1955 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35759_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Granata Luigi, condannato per i reati di cui agli artt. 256 e 256-bis, d. Igs. n. 152/2006, deduce il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati; rilevato, in particolare, che i giudici di appello hanno motivato il diniego dell'art. 62-bis, c.p., ritenendo ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche le modalità utilizzate dall'imputato per la commissione del reato, la personalità dello stesso, gravato da numerosi precedenti penali, pur risalenti, nonché la totale assenza di elementi di positiva valutazione desumibili dal suo contegno processuale, non avendo l'imputato mostrato segni di autentico ravvedimento, insistendo nel negare sia pure per legittimo intento difensivo, ogni addebito, fornendo una ricostruzione della vicenda del tutto inverosimile; ritenuto che tale motivazione non solo si presenta immune dai denunciati vizi, ma è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2, sentenza n. 38383 del 10/07/2009 - dep. 01/10/2009, Rv. 245241 - 01), peraltro essendo giustificato il diniego quando fondato sulla presenza di precedenti penali (Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il con 1! lierl-stensore Il Pr