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Ordinanza — n. 20508/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20508/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABO ABUBACAR nato il 01/12/1998 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIC:dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Dabo Abubacar, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 5 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è ,nammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato l'inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20508/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 5 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è ,nammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato l'inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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motivi di cassazione dubbio circa il carattere di infrazione punibilità eccezione di incostituzionalità cognizione del ricorso per cassazione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309/90, deduce l'inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABO ABUBACAR nato il 01/12/1998 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIC:dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Dabo Abubacar, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 5 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è ,nammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato l'inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co