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Ordinanza — n. 20505/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20505/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA STEFANO nato a CATANIA il 15/12/1997 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Platania Stefano, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73 c. 1 e 4 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Regesto Legislator

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artt. 81 comma 2 cod. pen, art. 599 bis cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20505/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 comma 2 cod. pen. e 73 c. 1 e 4 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti motivi di cassazione modifica della sentenza istanza di revisione penale concorso materiale di reati rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 comma 2 cod. pen
art. 599 bis cod. pen
309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
art. 599 bis cod. proc. pen
Invero è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA STEFANO nato a CATANIA il 15/12/1997 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Platania Stefano, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73 c. 1 e 4 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Invero è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforrne della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammessc per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente, che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. wir

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore , Il Pr