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Ordinanza — n. 20502/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20502/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA GIUSEPPE nato a ANDRIA il 15/06/1953 avverso la sentenza del 02/05/2019 del TRIBUNALE di TRANI4~~9e-e+le-rrerft+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35618_22 Ritenuto che nei confronti di Di Palma Giuseppe in data 2 maggio 2019 è stata pronunciata da parte del Tribunale di Trani sentenza di condanna (n. 1187/2019, dep. in data 27 luglio 2019) alla pena complessiva di euro 320,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. e considerato che il difensore dell'imputato ha proposto in data 10 ottobre 2019 appello avverso la suddetta sentenza e che ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 593 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35618_22 Ritenuto che nei confronti di Di Palma Giuseppe in data 2 maggio 2019 è stata pronunciata da parte del Tribunale di Trani sentenza di condanna (n. 1187/2019, dep. in data 27 luglio 2019) alla pena complessiva di euro 320,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. e considerato che il difensore dell'imputato ha proposto in data 10 ottobre 2019 appello avverso la suddetta sentenza e che ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'associazione patrocinio obbligatorio autorizzazione ad agire patrocinio non autorizzato ammissione all'avvocatura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 593 comma 3 cod. proc. pen
e considerato che il difensore dell'imputato ha proposto in data 10 ottobre 2019 appello avverso la suddetta sentenza e che ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA GIUSEPPE nato a ANDRIA il 15/06/1953 avverso la sentenza del 02/05/2019 del TRIBUNALE di TRANI4~~9e-e+le-rrerft+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35618_22 Ritenuto che nei confronti di Di Palma Giuseppe in data 2 maggio 2019 è stata pronunciata da parte del Tribunale di Trani sentenza di condanna (n. 1187/2019, dep. in data 27 luglio 2019) alla pena complessiva di euro 320,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. e considerato che il difensore dell'imputato ha proposto in data 10 ottobre 2019 appello avverso la suddetta sentenza e che ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen.

è inappellabile avendo applicato la sola pena dell'ammenda; rilevato che la Corte di Appello di Bari, con provvedimento del 24 luglio 2020, ha ordinato pertanto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione; rilevato che le doglianze lamentate con l'appello, convertito in ricorso per cassazione, sono inammissibili in quanto proposte da soggetto privo della legittimazione, ossia da difensore (Avv. Giuseppe Laghezza del foro di Trani), iscritto all'Albo Avvocati dal 14.02.2008, ma non abilitato al patrocinio in Cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co liere estensore Il Presid