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Ordinanza — n. 20499/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20499/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASSI JEAN XAVIER nato il 09/02/1945 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35582_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Stassi Jean Xavier, condannato per il reato di cui all' art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, deduce la violazione di legge in relazione alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché la carenza della motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive ed inoltre poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che si sovrappone alla sentenza di primo grado e che richiama integralmente "per ragioni di economia espositiva" (Cfr. p. 3, sent. di appello); rilevato in particolare che, quanto all'attenuante invocata, pur essendo astrattamente applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti (Sez.

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Ordinanza — n. 20499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, sentenza n. 24990 del 30/01/2020 - dep. 02/09/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01), la stessa è stata esclusa nel caso di specie, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, atteso che le sentenze di merito sottolineano la non minima quantità detenuta (Cfr. p. 4, sent. di appello), ciò che, implicando l'esistenza del fine di lucro, esclude il riconoscimento della attenuante de qua; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attenuazione della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASSI JEAN XAVIER nato il 09/02/1945 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35582_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Stassi Jean Xavier, condannato per il reato di cui all' art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, deduce la violazione di legge in relazione alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché la carenza della motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive ed inoltre poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che si sovrappone alla sentenza di primo grado e che richiama integralmente "per ragioni di economia espositiva" (Cfr. p. 3, sent. di appello); rilevato in particolare che, quanto all'attenuante invocata, pur essendo astrattamente applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti (Sez.

U, sentenza n. 24990 del 30/01/2020 - dep. 02/09/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01), la stessa è stata esclusa nel caso di specie, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, atteso che le sentenze di merito sottolineano la non minima quantità detenuta (Cfr. p. 4, sent. di appello), ciò che, implicando l'esistenza del fine di lucro, esclude il riconoscimento della attenuante de qua; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il con/glie estensore Il P