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Ordinanza — n. 20497/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20497/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITIS MIRCO ORONZO nato a LECCE il 09/02/1985 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCE—elettre~-erHelperti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35507_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui De Vitis Mirco Oronzo, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c. 1 e 4 del d.P.R. 309/90, 2 e 7 I. n. 895/67 e 697 cod. pen. con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (art. 99 c. 1 e 2 n. 1 e 2 e 4 cod. pen.), deduce l'inosservanza delle norme processuali nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. peri, è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti; rilevato, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/20:17, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e che se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili„ che è stato affermato che, nell'applicazione di tale norma, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, dunque, che le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01); ritenuto, ancora, che il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod. pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 81 comma 2 cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20497/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35507_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui De Vitis Mirco Oronzo, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c. 1 e 4 del d.P.R. 309/90, 2 e 7 I. n. 895/67 e 697 cod. pen. con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (art. 99 c. 1 e 2 n. 1 e 2 e 4 cod. pen.), deduce l'inosservanza delle norme processuali nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. peri, è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti; rilevato, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/20:17, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e che se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili„ che è stato affermato che, nell'applicazione di tale norma, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, dunque, che le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01); ritenuto, ancora, che il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod. pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti procedura di revisione penale concorso materiale di reati dipendenza da sostanze stupefacenti revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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artt. 81 comma 2 cod. pen
35507_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui De Vitis Mirco Oronzo, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
276102 — 01); ritenuto, ancora, che il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITIS MIRCO ORONZO nato a LECCE il 09/02/1985 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCE—elettre~-erHelperti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35507_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui De Vitis Mirco Oronzo, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c. 1 e 4 del d.P.R. 309/90, 2 e 7 I. n. 895/67 e 697 cod. pen. con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (art. 99 c. 1 e 2 n. 1 e 2 e 4 cod. pen.), deduce l'inosservanza delle norme processuali nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. peri, è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti; rilevato, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/20:17, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e che se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili„ che è stato affermato che, nell'applicazione di tale norma, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, dunque, che le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01); ritenuto, ancora, che il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod. pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co sigl