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Ordinanza — n. 20496/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVALI VALENTINA nato a LATINA il 01/12/1987 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con successiva memoria, attraverso il quale Travali Valentina, condannata per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, 192, 530 e 533 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale risulta invece precisa e puntuale nella spiegazione dell'iter argonnentativo logico- giuridico seguito dal giudicante, anche laddove illustra l'assenza di soluzioni alternative circa l'attribuibilità di parte dello stupefacente ad altri soggetti, in assenza persino di puntuali e tempestive deduzioni difensive al riguardo (senza che sul punto intervenga specifica contestazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso mediante il quale la prevenuta lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 5-6, sent. di appello); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende,, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 20496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, 192, 530 e 533 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale risulta invece precisa e puntuale nella spiegazione dell'iter argonnentativo logico- giuridico seguito dal giudicante, anche laddove illustra l'assenza di soluzioni alternative circa l'attribuibilità di parte dello stupefacente ad altri soggetti, in assenza persino di puntuali e tempestive deduzioni difensive al riguardo (senza che sul punto intervenga specifica contestazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso mediante il quale la prevenuta lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 5-6, sent. di appello); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende,, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza precedenti penali rilevanti dipendenza da sostanze trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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artt. 62 bis cod. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVALI VALENTINA nato a LATINA il 01/12/1987 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con successiva memoria, attraverso il quale Travali Valentina, condannata per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, 192, 530 e 533 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale risulta invece precisa e puntuale nella spiegazione dell'iter argonnentativo logico- giuridico seguito dal giudicante, anche laddove illustra l'assenza di soluzioni alternative circa l'attribuibilità di parte dello stupefacente ad altri soggetti, in assenza persino di puntuali e tempestive deduzioni difensive al riguardo (senza che sul punto intervenga specifica contestazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso mediante il quale la prevenuta lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 5-6, sent. di appello); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende,, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c sigliere estenso,re Il Preside