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Ordinanza — n. 20494/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARILLI ARIANNA nato a ROMA il 09/10/1980 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Ldato avviso alle part:i:,2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Garilli Arianna, condannata per il reato di cui all' art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valul:azione agli effetti della pena ex art. 122 cod. pen., risulta proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessata personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 122 cod. pen; Ordinanza — n. 20494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valul:azione agli effetti della pena ex art. 122 cod. pen., risulta proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessata personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale imputazione per reati di stupefacenti capacità di stare in giudizio allegazioni insufficientemente motivate perizia psichiatrica insufficiente diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. pen
309/90, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valul:azione agli effetti della pena ex art. 122 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARILLI ARIANNA nato a ROMA il 09/10/1980 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Ldato avviso alle part:i:,2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Garilli Arianna, condannata per il reato di cui all' art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valul:azione agli effetti della pena ex art. 122 cod. pen., risulta proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessata personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore Il Presidente