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Ordinanza — n. 20493/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse against appeal judgment dismissed for inadmissibility as it concerns punitive treatment, not conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the logic of the sentencing treatment rather than the conviction itself. Santori Mauro argued the lower court failed to exclude recidivism under Article 99, Paragraph 4 of the Penal Code, citing the appellate court's description of his established criminal inclinations. The court ruled that such arguments regarding the severity of punishment fall outside the scope of admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 99, para. 4 c.p.: Arguments challenging the logic of the punitive treatment or the exclusion of recidivism are inadmissible in a legality proceeding as they concern the execution of the sentence, not the conviction.

Parole chiave

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legality proceeding punitive treatment recidivism exclusion inadmissible appeal Article 99 Penal Code traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 99, para. 4 c.p.
309/90, deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.
art. 99 comma 4 cod. pen
309/90, deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, sentenza n. 33299 del 16/11/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORI MAURO nato a ROMA il 15/08/1966 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35439_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Santori Mauro, condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (Cfr. p. 5, sent. di appello, in cui, dopo aver descritto la biografia criminale del ricorrente, la Corte d'appello giunge a concludere: "Si tratta, dunque, di un soggetto dall'inclinazione criminosa ormai stabilmente radicata, tutt'ora operativo nello specifico settore delinquenziale dei narcotici, in cui vanta relazioni certamente qualificate, stabili e di marcata impronta fiduciaria...mai interrotte né da precedenti esperienze giudiziarie, né dal prolungato trattamento rieducativo"); ritenuto, pertanto, che tale motivazione, oltre ad essere immune dai vizi denunciati, è altresì conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, sentenza n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, Rv. 270419); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il cons gliere estensore Il Preside