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Ordinanza — n. 20490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA ANDREA OSAYAMEN nato a ROMA il 28/07/1998 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui Rota Andrea Osayamen, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.A. 309/90 con recidiva specifica infraquinquennale, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il prevenuto lamenta il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posta la valorizzazione della continuità d'azione criminale e l'assenza di elementi positivi, alla luce del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.I., 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01), tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non Potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 1 del d.P.A. 309/90 con recidiva specifica infraquinquennale, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il prevenuto lamenta il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posta la valorizzazione della continuità d'azione criminale e l'assenza di elementi positivi, alla luce del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.I., 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01), tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non Potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali precedenti penali rilevanti abuso di sostanze traffico di stupefacenti in banda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA ANDREA OSAYAMEN nato a ROMA il 28/07/1998 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui Rota Andrea Osayamen, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.A. 309/90 con recidiva specifica infraquinquennale, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il prevenuto lamenta il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posta la valorizzazione della continuità d'azione criminale e l'assenza di elementi positivi, alla luce del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.I., 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01), tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non Potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c sigliere estensore Il P