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Ordinanza — n. 20487/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20487/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20487/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZOUANE AZIZ nato il 23/08/1979 MOSIELLO LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 08/03/1980 avverso la sentenza del 28/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdat-o-avvise alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35354_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Zouane Aziz, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.„ 73 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 73 e 75 del d.P.R. 309/90; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 73 e 75 del d.P.R. 309/90, ritenendo erronea la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi della detenzione ad uso personale, non punibile penalmente, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35354_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Zouane Aziz, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.„ 73 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 73 e 75 del d.P.R. 309/90; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 73 e 75 del d.P.R. 309/90, ritenendo erronea la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi della detenzione ad uso personale, non punibile penalmente, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità;

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione rinuncia alla motivazione diritto di ottenere una decisione validità della clausola arbitrale sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
35354_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Zouane Aziz, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.„ 73 del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
309/90; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309/90, deduce l'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZOUANE AZIZ nato il 23/08/1979 MOSIELLO LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 08/03/1980 avverso la sentenza del 28/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdat-o-avvise alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35354_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Zouane Aziz, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.„ 73 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 73 e 75 del d.P.R. 309/90; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 73 e 75 del d.P.R. 309/90, ritenendo erronea la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi della detenzione ad uso personale, non punibile penalmente, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità;

Ritenuto, ancora, che con l'unico motivo di ricorso Mosiellb Luigi, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 99 c. 4 seconda ipotesi c.p., 81 comma 2 cod. pen., 110 cod. pen., 73 commi 1, 4, 6 e 80 c. 1 lettera c) del d.P.R. 309/90, deduce l'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per ne bis in idem con riguardo ai capi 33) e 34) nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 2:3 giugno 2017, r. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato l'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per ne bis in idem con riguardo ai capi 33) e 34) nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pera su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; che, infatti, il capo 20) ha per oggetto la contestazione della condotta concorsuale di detenzione, custodia e confezionamento dello stupefacente del tipo cocaina, successivamente ceduta (capi 33 e 34), in momenti diversi, tramite soggetti diversi a plurimi e diversi cessionari, versandosi quindi nell'ipotesi di differenti azioni tipiche distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, costituendo dunque le stesse distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 3, sentenza n. 8163 del 26/11/2009 - deo. 02/03/2010, Rv„ 246211); ritenuto, in particolare, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica dei fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, sentenza n. 13749 del 23/03/2022 - dep. 11/04/2022, Rv. 283023 - 01); ritenuto, pertanto, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio