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Ordinanza — n. 20486/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20486/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHIR MOHAMED nato il 18/09/1992 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO€4ato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Zahir Mohamed, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 13:3 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 133 cod, pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione„ ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 13:3 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 133 cod, pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione„ ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali traffico qualificato di stupefacenti concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHIR MOHAMED nato il 18/09/1992 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO€4ato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Zahir Mohamed, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 13:3 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 133 cod, pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione„ ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensor Il Pres