Ordinanza — n. 20483/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARESE CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 29/01/1975 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35262_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Farese Ciro, condannato per il reato di cui all'art. 73 c.1 e 4 del D.P.R. 309/90 con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che sorreggono le richieste; rilevato, altresì, che il motivo in parola è manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivi valutabili per il riconoscimento, escludendo la rilevanza delle generiche dichiarazioni confessorie in quanto prive di alcun contributo probatorio, valorizzando in chiave negativa anche i plurimi precedenti penali anche specifici risultanti a suo carico, motivazione quindi assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 707 del 13/11/1997 - dep. 21/02/1998, Rv. 209443); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20483/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35262_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Farese Ciro, condannato per il reato di cui all'art. 73 c.1 e 4 del D.P.R. 309/90 con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che sorreggono le richieste; rilevato, altresì, che il motivo in parola è manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivi valutabili per il riconoscimento, escludendo la rilevanza delle generiche dichiarazioni confessorie in quanto prive di alcun contributo probatorio, valorizzando in chiave negativa anche i plurimi precedenti penali anche specifici risultanti a suo carico, motivazione quindi assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 707 del 13/11/1997 - dep. 21/02/1998, Rv. 209443); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARESE CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 29/01/1975 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35262_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Farese Ciro, condannato per il reato di cui all'art. 73 c.1 e 4 del D.P.R. 309/90 con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che sorreggono le richieste; rilevato, altresì, che il motivo in parola è manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivi valutabili per il riconoscimento, escludendo la rilevanza delle generiche dichiarazioni confessorie in quanto prive di alcun contributo probatorio, valorizzando in chiave negativa anche i plurimi precedenti penali anche specifici risultanti a suo carico, motivazione quindi assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 707 del 13/11/1997 - dep. 21/02/1998, Rv. 209443); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 liere estensore