Ordinanza — n. 20481/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPITELLI ERNESTO nato a NAPOLI il 25/07/1969 D'ALAIMO TERESA nato a STIGLIANO il 07/07/1969 avverso la sentenza del 15/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERRARA-ebete avviso ollc parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; )'(( RG. n. 35193_22 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso Campitelli Ernesto, nei cui confronti è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 110 cod. pen., 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, ancora, che con l'unico motivo di ricorso D'Alaimo Teresa, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 110 cod. pen., 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché il travisamento della prova, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché il travisamento della prova, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 comma 2 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 20481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35193_22 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso Campitelli Ernesto, nei cui confronti è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 110 cod. pen., 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, ancora, che con l'unico motivo di ricorso D'Alaimo Teresa, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 110 cod. pen., 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché il travisamento della prova, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché il travisamento della prova, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPITELLI ERNESTO nato a NAPOLI il 25/07/1969 D'ALAIMO TERESA nato a STIGLIANO il 07/07/1969 avverso la sentenza del 15/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERRARA-ebete avviso ollc parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; )'(( RG. n. 35193_22 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso Campitelli Ernesto, nei cui confronti è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 110 cod. pen., 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, ancora, che con l'unico motivo di ricorso D'Alaimo Teresa, cui è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 110 cod. pen., 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché il travisamento della prova, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché il travisamento della prova, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il con glier