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Ordinanza — n. 20478/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20478/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE MASSIMO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 09/02/1972 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t Il ricorso, con cui si deduce l'intervenuta prescrizione anche per il reato ex art. 349 cod. pen., decorrente, per il principio del favor rei, da data anteriore all'accertamento della Polizia Municipale del 2017, è inammissibile, perché si traduce nella proposizione di valutazioni di merito, su temi vagliati dai giudici, e in contrasto con il principio - certamente valido anche in materia di violazione di sigilli - per cui, in caso di procedimento per violazione dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (rectius 44 DPR 380/01), sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione, da parte dell'imputato, per fare ritenere che il reato si sia estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto S.; di recente, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso.).

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen; Ordinanza — n. 20478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza violazione delle norme edilizie polizia delle costruzioni atti impugnabili violazione degli oneri dell'autorizzazione termine di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE MASSIMO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 09/02/1972 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t Il ricorso, con cui si deduce l'intervenuta prescrizione anche per il reato ex art. 349 cod. pen., decorrente, per il principio del favor rei, da data anteriore all'accertamento della Polizia Municipale del 2017, è inammissibile, perché si traduce nella proposizione di valutazioni di merito, su temi vagliati dai giudici, e in contrasto con il principio - certamente valido anche in materia di violazione di sigilli - per cui, in caso di procedimento per violazione dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (rectius 44 DPR 380/01), sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione, da parte dell'imputato, per fare ritenere che il reato si sia estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto S.; di recente, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso.).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec