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Ordinanza — n. 20476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARA MARCO VINCENZO nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui Ara Marco Vincenzo, condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, risulta privo di specificità, in quanto prospetta deduzioni generiche che non si confrontano con la decisione, fondata sull'acquisizione della perizia inerente la sostanza rinvenuta, previo consenso delle parti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il prevenuto lamenta l'inosservanza e la illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, coerentemente fondato su una puntuale nonché unitaria disamina degli elementi convergenti emersi; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 20476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui Ara Marco Vincenzo, condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, risulta privo di specificità, in quanto prospetta deduzioni generiche che non si confrontano con la decisione, fondata sull'acquisizione della perizia inerente la sostanza rinvenuta, previo consenso delle parti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il prevenuto lamenta l'inosservanza e la illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, coerentemente fondato su una puntuale nonché unitaria disamina degli elementi convergenti emersi; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze perizia psichiatrica insufficiente allegazioni insufficientemente motivate traffico aggravato di cocaina riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui Ara Marco Vincenzo, condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARA MARCO VINCENZO nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui Ara Marco Vincenzo, condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, risulta privo di specificità, in quanto prospetta deduzioni generiche che non si confrontano con la decisione, fondata sull'acquisizione della perizia inerente la sostanza rinvenuta, previo consenso delle parti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il prevenuto lamenta l'inosservanza e la illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, coerentemente fondato su una puntuale nonché unitaria disamina degli elementi convergenti emersi; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore7 Il Presidente